Voto dell’Usufruttuario (sesto comma art. 67 disp. att. c.c.)

19 Novembre 2013

L’usufruttuario potrà votare le delibere attinenti all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Per le altre delibere il diritto di voto spetta al nudo proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttario abbia fatto eseguire a proprie spese, di fronte all’ingiustificato rifiuto del proprietario,  una riparazione posta a suo carico, o si tratti di lavori od opere consistenti in miglioramenti e addizioni di cui agli artt. 985 e 986 c.c. In tutti questi casi l’avviso di convocazione dev’essere comunicato sia all’usufruttuario che al nudo proprietario.

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