Voto dell’Usufruttuario (sesto comma art. 67 disp. att. c.c.)

19 Novembre 2013

L’usufruttuario potrà votare le delibere attinenti all’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni. Per le altre delibere il diritto di voto spetta al nudo proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttario abbia fatto eseguire a proprie spese, di fronte all’ingiustificato rifiuto del proprietario,  una riparazione posta a suo carico, o si tratti di lavori od opere consistenti in miglioramenti e addizioni di cui agli artt. 985 e 986 c.c. In tutti questi casi l’avviso di convocazione dev’essere comunicato sia all’usufruttuario che al nudo proprietario.

Clicca su una stella per valutarla!

Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Indice:

Contattaci

Hai domande? Scrivici senza impegno!

Condividi Questo Articolo

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp

Calcola Preventivo

Calcola un preventivo per conoscere le nostre tariffe.

Stima costi condominiali annuali: Calcola
Chiedimi
1
Posso aiutarti?
Sono il tuo assistente virtuale di Webcondomini!. Come posso aiutarti?
Verificato da MonsterInsights