Cass. civ., Sez. II, 03/12/2010, n. 24654:
Se l’alienante e l’acquirente non hanno stabilito diversamente, al venditore spetteranno tutte quelle spese deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare.
Questo vale anche se le opere deliberate saranno eseguite successivamente.
Art. 63 disp. att. c.c.:
“l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al Condominio, in forza del principio di solidarietà passiva”.
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