Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale. Prima della riforma, invece, l’usufruttuario era tenuto al pagamento delle spese ordinarie, mentre il nudo proprietario era tenuto al pagamento delle spese straordinarie, e fra i due non vi era né sussidiarietà né solidarietà.
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