Le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, potranno essere deliberate (quinto comma art. 26 L. 9/1/1991, n. 10, come modificato dall’art. 28 della legge di riforma), con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1000.
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