Art. 1669 c.c.: quando la “responsabilità dell’appaltatore assume natura contrattuale”, la denuncia dei difetti di costruzione decorre dalla data in cui il committente (il proprietario dell’immobile ma anche l’amministratore per le parti comuni del condominio) né viene conoscenza.
Vanno qualificati come gravi difetti quelli di impermeabilizzazione ai balconi ed alle strutture, tali da pregiudicare la stabilità e la tenuta strutturale degli stessi, l’umidità di risalita, il rigonfiamento degli intonaci, i difetti agli infissi ed ai serramenti ecc.
I termini sono molto ristretti, infatti, il committente ha un anno di tempo da quando ne viene a conoscenza per segnalarle al costruttore, e sempre un anno per implementare l’azione giudiziale.
La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 28202 del 17 dicembre 2013 ha stabilito il momento in cui può dirsi che il committente è venuto a conoscenza il difetto o l’entità del problema e quindi regolare le tempistiche sopra dette, ovvero:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]Il Committente, “avrà la reale conoscenza solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti Tecnici”.[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]A tutela dell’appaltatore, “spetta al giudice accertare se il committente era già preventivamente a conoscenza del vizio di cui all’art. 1667”[/tw_list_item][/tw_list]
Interessante sapere che:
Anche quando a distanza di anni dall’ultimazione dei lavori, la società costruttrice sia stata cancellata dal registro delle imprese (spesso per fallimento), potete rivolgere la pretesa risarcitoria nei confronti della società proprietaria del terreno che ha provveduto ad appaltare i lavori di edificazione a terzi e che poi ha venduto l’unità immobiliare ai clienti finali.
Fonte: centroconsumatori.it
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