Non è l’Amministratore il soggetto preposto alla suddivisione delle spese tra conduttore (inquilino) e locatore (proprietario). La norma, all’art. 1576 c.c. afferma che:
<< a seguito del pagamento del bollettino condominiale da parte del locatore, lo stesso, suddivide eventualemente le spese a suo carico, e chiede la restante parte al conduttore >>.
Il pagamento del bollettino condominiale da parte del conduttore al locatore, deve realizzarsi entro 2 mesi dall’emissione. Entro tale termine il proprietario locatore, può rivalersi attraverso un’azione giudiziale.
Questa come dicevamo è la prassi, ma l’usanza vuole che sia l’Amministratore ad eseguire tale suddivisione e che sia il conduttore a pagare la rata condominiale.
Vi siete mai posti la seguente domanda: A chi spetta il compenso all’amministratore, al conduttore o al locatore ?
Sempre parlando di usanze sbagliate, è il conduttore che paga il compenso dell’amministratore. Possiamo porla in questo modo, come tutte le usanze che non hanno regole, questa procedura non è corretta. A nostro giudizio, maturato in diversi convegni, in ultimo al convegno ANACI tenutosi in data 22/11/2014, dove l’avvocato Patti, ha commentato la corretta prassi secondo la quale l’Amministrazione condominiale è di interesse sia del locatore che dell’inquilino, ne segue che, la una spesa va suddivisa al 50%.
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