Spese Condominiali non Pagate: il caso della Compravendita
Nel caso di compravendita di immobile la giurisprudenza afferma quanto segue: chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Ne consegue che un’estensione dell’articolo citato “art. 63” derivante da accordi tra chi compra e chi vende non è applicabile.
Mettiamo che sia presente nel rogito ma che il venditore non ha pagato quanto dovuto e che di questo accordo l’amministratore non ne è a conoscenza in quanto parliamo di clausule tra privati.
Il condomino uscente che ha venduto il proprio immobile non può essere più chiamato a rispondere delle spese condominiali una volta perfezionato il trasferimento di proprietà in non ha più la caratteristica di condomino e non ha più la possibilità di partecipare alle assemblee. Secondo l’art. 63 un decreto ingiuntivo di pagamento può essere emesso esclusivamente esclusivamente al condomino presente.
Ammesso che venga a presentarsi il condomino entrante deve pagare per l’anno in cui ha acquistato e per l’anno precedente, per poi rifarsi sul venditore.
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