Spese condominiali ex proprietario, spese necessarie per la manutenzione ordinaria pregresse alla vendita, lavori straordinari approvati in assemblea pregressi alla vendita
Spese condominiali ex proprietario
Gli oneri condominiali pregressi ad una vendita che si manifestano successivamente alla data di vendita dell’appartamento non sono imputabili a chi ha acquistato, ma sono addebitabili all’ex proprietario.
Articolo 63 disposizioni attuative: chi subentra nei diritti di un condomino risponde del pagamento dei contributi solidalmente con questo.
Spese necessarie per la manutenzione ordinaria pregresse alla vendita
L’obbligo è limitato e circoscritto ai contributi relativi all’anno in corso e a quelli relativi all’anno precedente inteso come esercizio condominiale (approvazione consuntivo).
Chi compra un’unità immobiliare in condominio è responsabile in solido con il venditore per i debiti che lo riguardano, relativamente all’anno precedente e a quello nel corso del quale è avvenuta la vendita.
Lavori straordinari approvati in assemblea pregressi alla vendita
L’obbligo non è limitano o circoscritto, qualora sia venduta una unità immobiliare in condominio, dove sono stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione (salvo accordi diversi sottoscritti con atto notarile) il venditore è tenuto a sostenere i costi avendo tale atto valore di obbligazione contrattuale.
FONTE:
- Condominioweb.it
- Studiocataldi.it
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