Ordinanza del Tribunale di Brescia n. 427/2014
Art. 63 disp. att.: “l’amministratore condominiale può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice per ottenere l’autorizzazione alla sospensione dell’erogazione del servizio di fornitura dell’acqua nei confronti dei condomini morosi”.
Il giudice, ha autorizzato l’amministratore condominiale a sospendere l’erogazione del servizio di fornitura ai condòmini morosi. Inoltre, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto di riscaldamento del condominio, ha disposto che la sospensione doveva avvenire solo nei confronti dei condòmini inadempienti e contumaci (condòmini che non hanno manifestato la volontà di adempiere al loro obbligo nonostante il richiamo).
In questo modo, è stato tutelato il condòmino in regola con i pagamenti, e la volontà di quei condòmini che, anche se inadempienti hanno potuto esprimere la volotà di regolarizzare quanto dovuto.
Fonte: il Sole 24 ore
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