Sicurezza e condominio

31 Gennaio 2014

 

Il Ministero del lavoro, ha chiarito l’ambito di applicazione della normativa nel condominio con i principali obblighi di sicurezza sui soggetti che operano all’interno delle aree condominiali.
Nell’interpretazione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08, il condominio è equiparato ad un’azienda nel caso in cui ci sia nel proprio ambito un portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc (compresi tutti i lavori subordinati).

In questo contesto l’Amministratore condominiale assume le vesti di datore di lavoro e quindi sottoposto al D.Lgs 81/08 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Nei condomìni in cui la nomina dell’amministratore non è obbligatoria sarà conferito ad un apposito soggetto le responsabilità previste all’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti dei:
” lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37″.
Inoltre:
“ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III”.
Nel caso in cui il condominio commissioni un appalto per lavori edili o di ingegneria civili rientranti nel Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore sarà committente assoggettato all’art. 88.
L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede inoltra che i datori di lavoro illustrino:
“informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”,
Non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.
Rimane l’obbligo da parte del condominio adeguarsi con il certificato di prevenzione antincendio D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998 e norme collegate.

Fonte: professionisti24.ilsole24ore.com

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