L’argommento può essere trattato in due casi temporali distinti:
- Il vizio si manifesta entro i 10 anni dalla consegna dell’immobile:
Sentenza Cassazione n. 27433/13: “Nei Condomini che presentano difetti di costruzione, i condòmini possono esercitare il diritto di responsabilità del vizio/danno (art. 1669) nei confronti dell’appaltatore, entro 1 anno dal manifestato vizio e comunque entro 10 anni dall’ultimazione dell’immobile”.
L’intonaco esterno di un condominio non essendo un elemento accessorio o secondario per un condominio, entra nella definizione citata dall’art. 1669 di cui sopra, in quanto compromette la conservazione dell’immobile, diminuendone il valore.
- Il vizio si manifesta successivamente alla garanzia dell’appaltatore:
Il rifacimento del danno è una spesa millesimale da suddividere tra i condòmini, ma è importante, se non fondamentale citare l’art. 677 del codice penale (argomentazione valida anche per i difetti entro i 10 anni). Citiamo questo articolo in quanto la caduta di intonaco può essere un reato penalmente perseguibile, così come da sentenza della Cass. Pen. n. 11129 del 07/03/2014, e il responsabile è:
- il proprietario;
- o chi per lui deve vigilare (l’amministratore di condominio).
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