Cassazione sentenza n. 12209 del 13 marzo 2014
I condòmini sono colpevoli (art. 595 cod. pen) di offesa all’onore dell’amministratore di condominio, da loro descritto in lettere inviate agli altri condomini come:
“soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con soggetti che avevano posto in essere condotte illecite”.
In appello viene confermata l’ingiuria, ma, arrivati in cassazione, appellandosi al diritto di critica nei confronti dell’amministratore viene data ragione ai condòmini, in quanto:
- non è di fondamentale importanza la veridicità delle contestazioni anche se parzialmente difformi dalla verità;
- le ingiurie possono essere una valutazione;
- la critica non può essere per forza di cose obiettiva.
ATTENZIONE: “La critica dev’essere comunque motivata, mai gratuita ed ingiustificata e il diritto di critica dei condòmini dev’essere salvaguardato, anche se le contestazioni non sono esatte”.
Riassumendo, anche in presenza di critiche da parte dei condòmini ricadenti nell’art. 595 cod. pen, se riconducibili all’attività dell’amministratore, sarà compito del giudice tradurre il comportamento in critica o offesa all’onorabilità.
FONTE: www.Condominioweb.com
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