La finalità conservativa dei beni comuni, il ruolo dell’amministratore non necessita del consenso dell’assemblea

10 Marzo 2014

 

Cassazione che, con la sentenza 26849/2013

L’amministratore è legittimato ad agire per le cause riguardanti gli atti conservativi finalizzate alla conservazione dello stato di fatto e di diritto dell’immobile previste dall’articolo 1130 del Codice civile, senza il benestare dell’assemblea.

Esempio:

  • la rimozione di una veranda, installata su un balcone;
  • da un motore frigorifero visibile in una parte comune;
  • per le modifiche apportate ai serramenti delle vetrine del locale a piano terra.
  • aperture abusive sulla facciata
  • ecc…

La finalità conservativa, ha dichiarato la corte di cassazione, non necessita del consenso dell’assemblea.

Approfondimenti:

  • Cass. sent. 16230/2011;
  • Cass. sent. 1768/2012;
  • articoli 1130 e 1131 c.c.

Fonte: Condominioweb.com

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