Corte di cassazione sentenza n. 4742 del 27 febbraio 2014 .
IL FATTO: Un manufatto realizzato da alcuni condomini “in violazione delle norme urbanistiche e sismiche, e delle distanze legali.
“le norme sulle distanze tra edifici condominiali, sono applicabili anche tra i condòmini di un edificio condominiale purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con la prima”.
In altre parole:
qualora vi sia contrasto fra le norme generali del codice civile sulle distanze, e quelle, speciali, in materia di condominio, sono queste ultime alle quali si deve fare riferimento per decidere la causa
Fonte: Condominioweb.com
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