Analizziamo il problema sotto il profilo:
Penale:
- il comportamento non rientra nel reato di getto di cose pericolose, a meno che il ripetuto gesto, provochi la caduta di cose atte a imbrattare o molestare più appartamenti * ( Art. 674 c.p. ).
Civile:
- in sede civile, può essere richiesto un risarcimento per danni materiali e morali eventualmente prodotti *.
(* Potrebbero esserci i presupposti per entrambe le azioni, da eseguire con l’intervento di più inquilini o il condominio stesso se vengono molestate parti comuni).
Regolamento condominiale:
Nel regolamento condominiale, se presente, cè un articolo denominato “USO DEI BENI E DEGLI IMPIANTI COMUNI”, dove si fa riferimento al divieto di scrollare tovaglie dal balcone, battitura tappeti ecc… si porta l’Amministratorea a conoscienza del fatto, che, ai sensi dell’articolo 70 disp. att. c.c., può irrogare sanzioni pecuniarie al condòmino responsabile della violazioni del regolamento.
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.