Condominio – Riscaldamento (quarto comma art. 1118)

19 Novembre 2013

Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tale ipotesi il rinunciante è tenuto a contribuire al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e a quelle per la sua conservazione e messa a norma.

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