Cass. sentenza n. 5216 del 5 marzo 2014
“Il danneggiato deve dimostrare la fondatezza della richiesta per l’eliminazione dei gravi difetti costruzione da parte del costruttore che ha venduto l’immobile o dell’appaltatore, dettagliando le opere e l’importo necessario”.
1) I difetti possono riguardare:
- durata e conservazione dell’edificio;
- alterazioni dell’opera o di una parte dell’opera.
2) La parte danneggiata dovrà:
- eseguirà un conteggio dettagliato dei costi, (e assolutamento non generico, pena il rigetto della richiesta da parte del giudice) dei prezzi unitari e i criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi parziali.
- individuare i lavori necessari per la riparazioni e eliminazione del danno derivanti esclusivamente dai difetti dell’opera.
Il giudice, riscontrati i punti 1) e 2), con un giudizio di congruità e fondatezza, condannerà il costruttore che ha venduto l’immobile o l’appaltatore ad eliminare i difetti o al risarcimento del danno che sarà sanato da terzi.
Approfondimenti:
- Cass. sent. n. 2002 del 3 maggio 2011;
- Cass. civ. n. 10857 del 29 aprile 2008;
- Trib. Cagliari n. 2786 del 14 novembre 2006;
- Cass. civ., n. 21351 del 4 novembre 2005;
- Cass. sent. n. 21351 del 04/11/2005;
- Cass. sent. n. 8140 del 28 aprile 2004;
- Cass. sent. n. 5216 del 7/4/2001;
- Cass. sent. n. 2977 del 15/2/1998;
- Cass. sent. n. 3301 del 10 aprile 1996;
- Cass. sent.n. 10218/1994;
- Cass. sent. n. 13112/1992;
- l’art. 1669 c.c.
FONTE: www.Condominioweb.com
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