Condominio – Rappresentanza in Assemblea (terzo comma art. 67 disp. att. c.c.)

19 Novembre 2013

Se i condomini sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1000, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomìni e per la nomina dell’amministratore. Se l’assemblea non riesce a deliberare, ciascun condomino può chiedere al giudice di nominare il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomìni interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, alla nomina provvede il giudice su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida e il ricorso all’Autorità Giudiziaria devono essere notificati al condominio cui si riferiscono, in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini. Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde secondo le regole del mandato e deve comunicare tempestivamente all’amministratore l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condomìni. L’amministratore riferisce in assemblea.

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