Quieto vivere in condominio
Gli strumenti di tutela contro i vicini rumorosi.
Il quieto vivere all’interno del Condominio rischia di essere sempre più esposto a continue
aggressioni a causa di attività o passatempi rumorosi condotti all’interno o nelle vicinanze del
Condominio medesimo.
Può trattarsi della musica diffusa ad alto volume da un bar o altro locale situato al di sotto degli appartamenti destinati dimora, piuttosto che l’esercizio di uno strumento musicale da parte di un condomino, così come anche il rumore prodotto da impianti comuni (ascensori, caldaie centralizzate, cancelli elettrici etc.) privi di adeguati accorgimenti di abbattimento del rumore e, magari, scarsamente manutenuti, per non parlare del classico (e a volte defatigante) latrato dei cani nel giardino del vicino…
In questi casi il legislatore ha previsto un duplice sistema di tutela, con possibilità di ricorrere al Giudice sia in sede civile che penale. Sotto il primo profilo rileva il regime di cui all’art. 844, cod. civ., in materia di Immissioni, tale che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal
fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla
condizione dei luoghi.” (comma 1). In tal caso chi subisce i rumori ha la possibilità di ricorrere al Giudice chiedendo di inibire l’attività rumorosa, se del caso con una correlata richiesta di risarcimento danni qualora sia dimostrabile il patimento di un danno (alla salute, vita di relazione o economico) causalmente connesso con l’esercizio dell’attività in questione.
Ai sensi della normativa tecnica sul rumore ambientale il limite della “normale tollerabilità” si ritiene valicato allorché rilevino emissioni rumorose oltre i limiti di legge (quale il così detto “limite differenziale” consistente nella differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo che non può superare i 5 decibel per il periodo diurno e i 3 decibel nel periodo notturno).
Vero è, tuttavia, che per giurisprudenza la molestia potrebbe sussistere anche in ipotesi di rispetto del menzionato limite, peraltro sempre con necessità di provare il danno in tal senso patito.
La redazione di una perizia fonometrica da parte di professionista abilitato (tecnico competente in acustica ambientale) sarà, pertanto, necessaria al fine di valutare il superamento o meno dei menzionati limiti. La competenza è radicata in capo al Giudice di Pace.
Qualora, inoltre, l’esercizio dell’attività rumorosa coinvolga una pluralità di condomini, potrebbe scattare l’ulteriore tutela approntata dal codice penale all’art. 659, Disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, che punisce con l’arresto fino a tre mesi (o con l’ammenda fino a lire tremila) “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici…” (comma 1). La pena era, invece, l’ammenda da lire mille a cinquemila a carico di “…chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità; “ (comma 2) ma, al riguardo, è intervenuta una depenalizzazione della materia ad opera della legge quadro sul rumore (legge n. 447/1995, art. 10, con sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 5.164,00).
Intraprendere una via di tutela piuttosto che l’altra dipende dal ricorrere dei requisiti previsti dai rispettivi articoli, civile o penale, peraltro potendo attivarsi anche entrambi gli strumenti di tutela.
A cura di avv. Marco Fabrizio, diritto dell’ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro
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