Quando è configurabile il grave difetto costruttivo del Condominio

16 Maggio 2019

Quando è configurabile il grave difetto di costruzione, quali sono i gravi difetti?

Vi è mai capitato di sentire:

Compro casa nuova così non ho problemi!!!

Purtroppo comprare casa di nuova costruzione spesso con se porta più problemi/problematiche sconosciute a case degli anni 50/60/70.

Quando si costituisce un nuovo condominio, puntualmente c’è un malcontento dei condomini che scoprono difetti o false verità, e rivolgendosi all’amministratore utilizzano queste due frasi:

– Utilizziamo la decennale postuma;

– Facciamo causa al costruttore.

Spiace deludere, ma queste due strade spesso non sono percorribili a meno che il difetto di costruzione sia davvero importante e grave da configurare una ridotta capacità di utilizzo che va dimostrata davanti ad un giudice.

Grave difetto di costruzione

“La nozione di difetto di costruzione riguarda difetti gravi sia alle parti essenziali dell’immobile che a quegli elementi secondari o accessori che sono funzionali all’impiego duraturo dell’opera e tali pertanto da incidere in modo considerevole sul godimento dell’immobile.”

Art. 1669 c.c., se nel corso di dieci anni dal compimento dell’opera, si presenta un evidente grave difetto, il costruttore è responsabile purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta.

Il termine di un anno parte dal momento in cui si prende coscienza non del difetto, ma della gravità oggettiva dello stesso.

Quali sono i gravi difetti?

Sono quelli che incidono sulla struttura e sulla funzionalità dell’edificio e che inibiscono il godimento della cosa, ossia compromettono la funzionalità e l’abitabilità.

Questa regola vale sulla struttura ma anche sugli elementi funzionali.

Quali sono?

– Difetti sull’impianto centralizzato di riscaldamento.

– Difetto relativo all’isolamento acustico.

– Caduta dell’intonaco per infiltrazioni di umidità o per i difetti di costruzione che interessano i tetti e quelli attinenti alla impermeabilizzazione del manto di copertura dell’edificio.

– Carenza all’impianto di scarico delle acque di un immobile.

– Rete fognaria inadeguata.

– Errate pendenze della rete fognaria.

– Inadeguatezza delle fosse biologiche.

– Copiose infiltrazioni di umidità dalla copertura dell’immobile dovute a difetto di impermeabilizzazione.

– Anomalie relative alla realizzazione del tetto o del terrazzo di copertura dell’edificio, con conseguenti infiltrazioni d’acqua.

Per l’accertamento dei gravi difetti occorre una disposta consulenza tecnica d’ufficio.

In tali ipotesi ogni singolo condòmino o l’intero condominio, può invocare la clausola di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., sia nei confronti del costruttore che dell’eventuale appaltatore nonché direttore dei lavori, chiamati in causa come obbligati in solido al risarcimento del danno.

FONTE: www.condominioweb.it

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