In questo articolo cerchiamo di capire passo passo cosa succede quando si decide di intraprendere per via giudiziale il recupero del credito da parte di un condòmino moroso.
Il percorso prenderà in considerazione un comportamento del condòmino moroso passivo con assenza di opposizioni, quindi, ogni sollecito di pagamento terminerà con un nulla di fatto, fino ad arrivare al pignoramento.
- esiste un debito emerso dalla ripartizione delle spese;
- esiste una morosità protratta oltre 6 mesi dall’approvazione del bilancio consuntivo;
- l’Amministratore ha sollecitato il condòmino moroso in raccomandata A/R;
- l’Amministratore può rivolgersi a uno studio legale;
- lo studio legale scrive al condòmino moroso intimandolo ad estinguere il debito entro 7 giorni;
- successivamente ai 7 giorni si procede per via giudiziaria;
- lo studio inoltra al tribunale (Giudice di Pace) il Ricorso per Decreto Ingiuntivo;
- dopo circa 15/20 gg viene emesso il decreto ingiuntivo (un procedimento esecutivo che se non onorato si trasforma in recupero coatto del credito)
- il decreto viene trasmesso attraverso lo studio al condòmino moroso che ha 40 gg per opporsi;
- viene emesso un secondo atto chiamato di precetto in cui il condòmino moroso viene intimato ad estinguere il debito entro 10 gg;
- pignoramento e vendita giudiziaria dei beni.
Nel prossimo articolo approfondiremo la convenienza del ricorso al decreto ingiuntivo
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