ACQUA: Servitù di passaggio
Nel caso in cui tubature dell’acqua passino per una proprietà altrui (vicino), quest’ultimo non può rifiutarsi nella disponibilità all’ingresso della sua proprietà o cotraddire per il loro passaggio e richiesta di spostamento dei tubi.
Il passaggio dei tubi all’origine posti dal costruttore rientrano nell’art. 1062 e rappresentano una servitù per destinazione del padre di famiglia. Quindi è fatto obbligo del vicino di accesso c.c. art 843 (della proprietà) che consente il passaggio e riparazione. Ne consegue che, o il vicino consente la riparazione o lui stesso a sue spese li sposta dalla sua proprietà.
Riferimenti:
c.c. art 843 – c.c. art. 1062
ACQUA: Calcolo del consumo
La corretta misurazione è legata alla presenza di contatori idrici che calcolano il consumo idrico effettivo. Se l’immobile ne è sprovvisto uno dei metodi usati per la ripartizione dell’acqua è al numero dei residenti di ogni appartamento.
E’ il metodo che più si avvicina al reale consumo quando non siamo in presenza di alti consumi da parte di appartamenti o negozi presenti nel condominio. Mettiamo il caso della presenza di un negozio di fiori. Ovviamente il consumo sarà superiore a quello di un semplice inquilino. Non resta che un’assemblea con ordine del giorno istallazione di contatori idrici. Nel caso in cui ci sia un’opposizione tale da rendere non applicabile l’istallazione il condomino può imporre l’istallazione ai dissenzienti grazie a un decreto ministeriale in materia.
Una procedura alternativa consiste in un regolamento contrattuale che indichi dei metodi di ripartizione diversa.
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