Il condomino non può, nell’unità immobiliare di sua proprietà o nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che gli siano state attribuite in proprietà esclusiva o in uso individuale, eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso ne deve dare preventiva notizia all’amministratore, che riferisce all’assemblea.
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