Sentenza della Cassazione n. 1188 del 21 gennaio 2014.
La mancata presenza in assemblea per cause imputabili all’amministratore come:
- ricezione comunicazione solo il giorno prima;
- ricezione comunicazione successiva allo svolgimento dell’assemblea.
Ma sono davvero imputabili all’inegligenza della gestione condominiale dell’amministratore o sono imputabili al condòmino distratto che lascia giacere le convocazione alla posta?
I casi (1 e (2, se derivanti da una cattiva gestione dell’amministratore sono equiparabili all’omessa convocazione, quindi, soggette all’impugnazione della delibera, art. 1137 c.c. (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. annullabilità della delibera) entro trenta giorni (cfr. art. 1137 c.c.) che decorrono:
- per i presenti dissenzienti ed astenuti dal giorno della delibera;
- per gli assenti non convocati dal momento della comunicazione del verbale (cfr. art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.).
Se negli stessi casi, la mancata convocazione è colpa della disattenzione del condòmino che lascia giacere alla posta la raccomandata, subentra il concetto della presunzione della conoscenza (art. 1335 c.c.):
“la conoscenza si presume dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale se il destinatario non è reperibile”.
- Cass. 24 aprile 2003 n. 6527;
- Cass. 1 aprile 1997 n. 2847;
- Cass. n. 1188/2014.
Fonte: Condominioweb.com
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