L’articolo di riferimento della Riforma del condominio per quanto riguarda le Multiproprietà è l’art. 1117 c.c. :
si parla di condominio anche se le unità immobiliari sono soggette a diritto a godimento periodico.
Anche nella riforma non abbiamo un articolo di riferimento per la multiproprietà, e non è regolamentata nemmeno da leggi.
L’art. 69 del codice del consumo, si limita enunciare alla nozione di contratto di multiproprietà:
Un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione.
Le principali caratteristiche della multiproprietà sono:
- pluralità di diritti di godimento;
- diversità soggettiva dei titolari di tali diritti;
- identità del bene su cui tali diritti vengono esercitati in quanto si tratta della stessa porzione immobiliare (o imbarcazione o roulotte);
- delimitazione temporale dell’esercizio di tale diritto, consentito nel solo periodo annuale di assegnazione.
Le tipologioe di multiproprietà:
- la multiproprietà immobiliare (acquisto da parte delle persone di quote di proprietà delle unità immobiliari);
- la multiproprietà azionaria (acquisto da parte delle persone di quote della società proprietaria del complesso edilizio).
Se possiamo fare una critica all’art. 1117, la multiproprietà è quella in cui le persone sono pro-quota titolari del diritto di proprietà sulle unità immobiliari che non hanno niente a che fare con la comunione.
La specificazione che ha dato il Legislatore:
godimento periodico con riferimento ai proprietari delle unità immobiliari non era necessaria
Fonte: diritto24.ilsole24ore.com
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.