Modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali

17 Febbraio 2014

Modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali, esempio e attenzione

Modifica della destinazione d’uso dei beni condominiali

Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 117-ter c.c.:

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

Esempio

E’ legittima la trasformazione di una parte del giardino condominiale in parcheggio o in un parco giochi per bambini.

Attenzione

L’assemblea non può approvare le modificazioni delle destinazioni d’uso. Tali variazioni possono recare pregiudizio alla stabilità del fabbricato o possono alterare il decoro architettonico. Inoltre dovete tenere conto che le modifiche non possono contraddire quanto dettato dal regolamento contrattuale.

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