Condominio – Modifica della Destinazione d’Uso (art. 1117-ter c.c.)

19 Novembre 2013

Per soddisfare esigenze d’interesse condominiale, l’assemblea può, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.   La convocazione di questo tipo di assemblea dev’essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o equivalenti mezzi telematici) almeno 20 giorni liberi prima della data di convocazione, e deve rimanere affissa  per almeno 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione.  L’avviso di convocazione deve indicare, pena nullità, le parti oggetto di modifica e la nuova destinazione d’uso. La delibera deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati i suddetti adempimenti.

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