I millesimi potranno essere riveduti o modificati soltanto all’unanimità. Nei casi appresso indicati, però, l’assemblea potrà, anche nell’interesse di un solo condomino, deliberare la revisione o la modifica dei millesimi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 500/1.000:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo materiale;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici, di modificazione delle destinazioni d’uso o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
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