Cassazione, sentenza n° 27540/2013, sono a carico del proprietario, e non dell’inquilino, le spese di rifacimento della facciata condominiale.
In generale la corte di Cassazione con la sentenza n. 27540/2013 afferma che,
in materia di locazione: “la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie puo’ essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilita’ e della normalita’ in relazione al godimento della cosa locata e dell’entita’ della spesa”.
Tradotto, le opere straordinarie competono al proprietario e non all’inquilino in quanto parliamo di opere non prevedibili e di norma necessarie al godimento dell’abitazione locata e che hanno di norma un carattere di spesa superiore al costo della locazione
In definitiva non sono da considerare spese a carico del locatario tutte quelle spese che per il loro carattere (di cui sopra) sono da ritenersi straordinarie e particolarmente onerose e necessarie alla mera conservazione del bene al fine di evitare il degrado dell’abitazione.
Caratteristiche della straordinarietà dell’opera:
– particolarmente onerosa
– opere non prevedibili
– necessarie al godimento del bene
Fonte: Condominioweb.com
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.