Locazioni: Spese per il Rifacimento della Facciata Condominiale

28 Febbraio 2014

Cassazione, sentenza n° 27540/2013, sono a carico del proprietario, e non dell’inquilino, le spese di rifacimento della facciata condominiale.

In generale la corte di Cassazione con la sentenza n. 27540/2013 afferma che,

in materia di locazione: “la distinzione fra riparazioni ordinarie e riparazioni straordinarie puo’ essere effettuata con riferimento al criterio della prevedibilita’ e della normalita’ in relazione al godimento della cosa locata e dell’entita’ della spesa”.

Tradotto, le opere straordinarie competono al proprietario e non all’inquilino in quanto parliamo di opere non prevedibili e di norma necessarie al godimento dell’abitazione locata e che hanno di norma un carattere di spesa superiore al costo della locazione

In definitiva non sono da considerare spese a carico del locatario tutte quelle spese che per il loro carattere (di cui sopra) sono da ritenersi straordinarie e particolarmente onerose e necessarie alla mera conservazione del bene al fine di evitare il degrado dell’abitazione.

Caratteristiche della straordinarietà dell’opera:

– particolarmente onerosa

– opere non prevedibili

– necessarie al godimento del bene

Fonte: Condominioweb.com

 

 

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