Il diritto di prelazione del conduttore

3 Aprile 2014

Cassazione Sentenza n. 5596 del 11 /3/2014.
“Il conduttore ha il diritto di prelazione nel caso in cui l’immobile venga messo in vendita (legge n. 392/78)”.

Il diritto di prelazione è escluso, se il contratto di locazione concerne un immobile:

  • adibito ad attività che non comportano contatti diretti con il pubblico (Cassazione, 10 luglio 1986, n.4486);
  • impiegato per attività di carattere transitorio;
  • destinato all’esercizio di attività professionali;
  • complementare o interno a: stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici;
  • attività ricreative, assistenziali, culturali, scolastiche, sede di partiti e sindacati (art.42, comma 1, legge 392/78, che richiama l’art.41 citato);
  • qualsiasi uso, se il conduttore è lo Stato o altro ente pubblico territoriale (art.42, comma 1, legge 392/78, che richiama l’art.41 citato), e ciò a prescindere dal fatto che l’attività svolta nell’immobile locato implica contatti con il pubblico: Cassazione, 2 marzo 1990, n.1661.
  • quando l’immobile locato è caduto in successione ereditaria cui concorrono più coeredi ed uno di essi intende alienare la propria quota.
  • quando il locatore trasferisce l’immobile al proprio coniuge ovvero ai parenti entro il secondo grado.

Approfondimenti:

  • Cass.  n. 5596/2014;
  • Cass. n. 7985/2010;
  • Cass. n. 25450/2010;
  • art. 3 legge n. 431/98;
  • Cass. n. 15005/08;
  • Cass. n. 17995/07.

FONTE: www.Condominioweb.com

 

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