La Corte di Cassazioneche ha esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis al contesto condominiale (Cass. pen., sez. V, 25 maggio 2011, n. 20895), ribadita dalla recente sentenza di Cass. pen., Sez. III, 14 novembre 2013, n. 45648.
Un condomino, aveva posto in essere una serie di atti molesti contro alcune donne dell’edificio.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto riduttiva la lettura della norma per cui gli atti persecutori devono indirizzarsi verso un solo soggetto, ed ha sussunto le varie condotte moleste perpetrate ai danni di più persone di sesso femminile nel reato di cui all’art. 612-bis, integrandole in un’unica violazione.
L’imputato è stato condannato per il reato di stalking ai danni dell’intero genere femminile residente nel condominio, in quanto, benché vittime dirette degli atti persecutori siano state solo alcune donne, il fatto ha generato nelle altre paure e stati d’ansia nell’eventualità di incontrare l’aggressore nell’edificio, costringendole a mutare le proprie abitudini.
Fonte: Messaggero.it
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