Nel supercondominio riconosciamo come per il condominio una:
- assemblea ordinaria: tutti, se i condòmini in totale sono meno di 6, i rappresentanti (art. 1136, comma5) se sono superiori a 60
- assemblea straordinaria: dove partecipano tutti i condòmini
Il rappresentante può essere un condòmino o un soggetto esterno al condominio con un vero e proprio mandato che gli consentirà di riferire quanto discusso e deciso nell’assemblea del supercondominio.
Se i condòmini non nominano un rappresentante del proprio condominio, può intervenire l’autorità giudiziaria chiamata dagli altri rappresentanti dei condominii, non prima di un sollecito all’amministratore competente del condominio inadempiente.
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