Con la riforma del condominio, l’amministratore è obbligato ad utilizzare un conto corrente condominiale (art. 1129), pena, la revocare del mandato da parte dell’assemblea condominiale, o del singolo condòmino, attraverso l’autorità giudiziaria.
Detto questo, tutte le somme in entrata e in uscita devono transitare sul conto corrente condominiale. Quindi, anche nel caso di riscossione delle quote condominiali in contanti, è fatto obbligo da parte dell’amministratore il versamento di tali rate in banca.
Di conseguenza, non sono ammessi pagamenti in giroconto in contanti che non lascino traccia evidente dei movimenti in entrata è in uscita.
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