L’amministratore è legittimato a partecipare alle controversie rientranti nell’ambito delle sue competenze art. 1130-1131, e per quelle che esulano da queste competenze, l’amministratore può stare in giudizio solo previa delibera autorizzativa dell’assemblea.Con sentenza n. 28141 del 17 dicembre del 2013, la competenza del contradditorio nella materia, “utilizzazione esclusiva del sottotetto bene condominiale”, è passata da tutti i condomini, alla rappresentazione in giudizio del solo Amministratore di condominio, chiamato dal giudice , ma successivamente autorizzato dall’assemblea.
Fonte: lastampa.it
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