Premessa: La disdetta inoltrata a mezzo raccomandata del locatore, produce i suoi effetti dal momento in cui giunge al destinatario conduttore.
Se il conduttore prova, che senza colpa, era nell’impossibilità di averne notizia della disdetta il problema non si pone. Perchè?
Con la Sentenza della Corte di Cassazione n. 1188 del 21 gennaio 2014, viene confermato l’orientamento dominante, secondo cui, l’atto di disdetta,
“si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui ne prende effettiva conoscenza.”
In definitiva la mancata consegnata al conduttore destinatario per assenza, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale.
Fonte: casa24.ilsole24ore.com
Clicca su una stella per valutarla!
Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0
No votes so far! Be the first to rate this post.