La classifica delle ingiurie, molestie e stalking condominiali

26 Febbraio 2014

Più le ingiurie e le molestie sono grosse, maggiore sarà la sanzione, fino ad arrivare allo stolking condominiale. Vediamone quelle che più frequentemente caratterizzano la convivenza nei condomini:

  • vaffan..lo: Sentenza Cassazione penale n° 19544 del 2010 (non è un reato ingiuria penale).

 

  • sei un rompi cogl …ni: Sentenza della Cassazione 31012 del 2001(non è un reato ingiuria penale).

 

  • mi hai rotto i cogl..ni: Sentenza della Cassazione reato di ingiuria pena 2000 € (reato ingiuria penale).

 

  • rompiballe: non è oggetto di condanna.

 

  • terrone: sentenza n. 67 del 29 marzo 2013 pena 900€ (aggravante dello sfondo razzista ex articolo 3 della legge 133/93).

 

  • fate schifo: Sentenza Cassazione penale n° 19544 del 2010 (non è un reato ingiuria penale).

 

  • non rompete le scatole: penaleSentenza Cassazione n° 3931 del 2010 (non è un reato ingiuria penale).

 

  • siete ladri: Sentenza Cassazione penale n° 19544 del 2010 (reato ingiuria penale).

 

  • diffamazione nel comportamento tenuto da un amministratore indicazione nella bacheca dei condòmini morosi, articolo 595 c.p.

 

  • Getto pericoloso di cose, atte a offendere o imbrattare o molestare persone, art. 674 c.p.. Cass. pen., sez. III, sentenza 7 febbraio–11 aprile 2013, n. 16459  condanna al reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p. per aveva gettato nel piano sottostante cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi.

 

  • petulanza: Cass. pen., sez. I, 14 febbraio–14 marzo 2013, n. 11998.

 

  • scrutare in continuazione all’interno di un appartamento dal balcone di casa: Cass. pen., sez. I, 8 marzo-15 aprile 2011, n. 1545.

 

  • dispetti irritanti: Corte Cassazione n. 39197 del 24 settembre 2013, molestie ex art. 660 c.p. il vicino che lava le scale condominiali con il detersivo che causa allergia all’altro condomino.

 

  • minacciosa di programma criminoso, diretta con urla tali da farsi ben sentire da tutti: volto a intimidire e creare un clima di ansia e di paura, all’interno dell’edificio, nelle persone che vi abitano ordinanza 15 febbraio 2013, n. 1222, divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. per scongiurare la commissione di delitti anche più gravi.

 

  • Riconduzione dello stalking condominiale all’interno di una non tassativa formulazione dell’art. 612-bis c.p.

 

  • versare grandi quantità di acqua dal piano soprastante: Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 14 marzo 2013, n. 11998.

 

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