Molto spesso spazi aperti come i balconi vengano sfruttati per creare ulteriori stanze o vani. Questo comporta sia un mutamento del prospetto che del volume di un immobile, pertanto necessita del permesso di costruire – art. 10 comma 1 lett. 1 del D.P.R. 380/2001 (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 35011/2007).
Inoltre questi stessi mutamenti edilizi possono modificare il paesaggio in zone sottoposte a vincolo, pertanto devono essere preceduti dall’acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica (Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004).
Ci sono attività di mutamenti che non necessitano permesso o presentazione di una D.I.A., le cosiddette “Attività di edilizia libera”, elencate nell’art. 6 del T.U. in parola.
Tutto dipende dalla precarietà del mutamento edilizio.
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]Se la veranda è realizzata in modo che non sia consentita una facile rimozione, potrà essere realizzata solo con il permesso degli enti locali (amplia il godimento dell’immobile e a perdurare nel tempo, Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 1483 del 15/01/2014).[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]Se la veranda è realizzata con strutture precarie facilmente asportabili, non sarà necessaria alcuna autorizzazione.[/tw_list_item][/tw_list]
Fonte: ilsole24ore.com
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