Condominio – Istallazione (secondo comma art. 1122-bis c.c.)

19 Novembre 2013

È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (per es. pannelli solari) destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. Qualora si rendano necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667/1.000, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Può anche, con la stessa maggioranza, subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni. L’assemblea, infine, può, a richiesta degli interessati,  ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.

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