Art. 1137
Nelle deliberazioni assembleari, “Il condomino assente, dissenziente o astenuto può ricorrere all’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Il termine dei trenta giorni è superato, se siamo in presenza di vizi gravi che rendono la deliberazione nulla.
Se la delibera non ha vizi di forma, la mancata impugnazione nei 30 giorni la rende efficace definitivamente nei confronti di tutti i condomini.
In giudizio intervengono sia l’amministratore che i condomini e il pagamento delle spese processuali segue il principio della soccombenza ovvero il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (art. 91 c.p.c.).
Fonte: webcondomini.com
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