Corte di Cassazione Civile, sentenza n. 28141 del 17 Dicembre 2013.
Il sottotetto può avere due diverse funzioni:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]art. 1117 c.c. quando è destinato all’uso comune;[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano nel caso in cui la funzione del sottotetto è quella di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità.[/tw_list_item][/tw_list]
Per rispondere alla domanda dobbiamo capire innanzitutto la sua oggettiva utilizzazione, ovvero se è utile per uno scopo comune. Diversamente, se risulta utile alla sola abitazione adiacente, allora sarà di proprietà privata.
Nel caso di controversie sull’effettivo uso privato o comune occorre conoscere come era stato concepito dal costruttore.
Fonte: confedilizia.it
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