Tribunale di Torino, ordinanza del 20 gennaio 2014.
L’art. 1118 c.c., autorizza un condòmine a scaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato a patto che, non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini, questo avviene, anche se esiste un divieto esplicito contenuto nel regolamento di condominio.
La Cass. con sent. n. 19893/2011, ci ricorda che esiste un:
“divieto da parte del regolamento di condominio di contenere tale limitazione in quanto, non persegue gli interessi del condòmino e del condominio”.
Fonte: Anaci
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