Partiamo dalla definizione di lastrico solare:
“è una struttura piana a copertura dell’edificio che può essere di proprietà comune o in uso esclusivo, svolge la funzione primaria di protezione dell’edificio, pur potendo essere utilizzato in altri usi accessori, in particolare come terrazzo”.
Caso di proprietà comune:
Tutte le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione saranno addebitate pro quota a tutti i condomini in base alle tabelle millesimali di proprietà.
Caso uso esclusivo:
la divisione delle spese sostenute per il rifacimento del lastrico va fatta secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c.. Ossia:
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]1/3 da coloro che hanno in uso esclusivo il lastrico solare.[/tw_list_item][/tw_list]
[tw_list][tw_list_item item_title=”List Element” item_animation=”none” item_animation_offset=”” item_icon=”icon-ok”]2/3 da tutti i condomini proprietari di unità sottostanti il lastrico solare oggetto dell’intervento.[/tw_list_item][/tw_list]
Chiarito la definizione e l’uso, la domanda è: gli elementi che sono parte del lastrico solare, rientrano nella definizione dell’art. 1117?
Per la risposta ci viene in aiuto la Cassazione con la sentenza del 13 dicembre 2013, n. 27942:
“non appartengono al lastrico solare tutte quelle opere che, sporgendo dal piano di copertura, siano autonome e con una specifica destinazione al servizio delle parti comuni come: torrini, parapetti, locale ascensore, decorazioni, ovvero tutto ciò che è connesso con altre parti comuni”.
Fonte: confedilizia.it
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