Le locazioni ad uso abitativo richiedono la forma scritta a meno che il contratto di locazione inferiore ai 30 gg, né ai contratti di comodato solo verbali.
Il legislatore da una parte dice il contratto è inefficace, dall’altra attribuisce al contratto “inefficace” effetti e conseguenze fiscali e civili importanti e gravose definendo un contratto locativo da almeno 4 anni con un ammontare complessivo del canone pari al 10% del valore del reddito dell’immobile.
Il problema nasce dalla leggerezza con cui il legislatore ha utilizzato il termine nullità in quanto in questa parola sono racchiusi termini di retroattività, inefficacia
Ultimamente l’ordinamento giurisprudenziale si legale sospensiva con efficacia retroattiva; condizione che sarebbe però, qui, non un elemento accessorio, ma un elemento necessario costitutivo di una fattispecie negoziale a formazione progressiva.
Sul tale punto il Tribunale di Lecce ha deliberato che la mancata registrazione del contratto ne comporta la nullità e non la mera inefficacia.
il contratto di locazione non registrato è nullo. Ciononostante, il contratto medesimo non sarebbe suscettibile di sanatoria, neppure in caso di registrazione tardiva.
Fonte: condominioweb.com
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