Il certificato di agibilità, art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r. 380/201):
è un documento che attesta il verificarsi delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità di un immobile e dei suoi impianti, sulla base delle prescrizioni della normativa vigente.
Chiamata in precedenza Certificato di Abitabilità, è una certificazione indispensabile per poter abitare un immobile e per poterlo vendere. Ne risulta che, nel caso di vendita o donazione il certificato di agibilità, deve essere in possesso del venditore (responsabilità contrattuale ex art. 1460 del codice civile), tesi recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza 629/2014.
Va richiesto al Comune dal titolare del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, anche quando ci sia una modifica sostanziale la struttura.
La normativa è stata recentemente modificata con l’entrata in vigore del Decreto del Fare del 21 giugno 2013 che ha aggiunto il comma 4bis, all’articolo 24 del T. U. E. (Testo Unico dell’Edilizia – D.P.R. 380/2001).
Fonte: ilmessaggero.it
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