Cassazione il 29 gennaio 2014, la n. 1953:
1) il sottotetto può essere condominiale ma dipende dalla sua conformazione;
2) l’uso da parte del singolo non è indicativo della concreta destinazione all’uso comune;
3) la destinazione funzionale del sottotetto all’uso comune, è elemento imprescindibile per valutare la sua condominialità;
4) il compossesso dal quale far desumere la condominialità non può evincersi “da uno sporadico ed occasionale accesso.
Capita spesso nel condominio che il proprietario dell’appartamento adiacente al sottotetto se ne appropri, ma è legale ?
Per prima cosa bisogna verificare se esiste un atto di acquisto e poi la sua conformazione.
L’art. 1117 del c.c. (legge n. 220/12): “sono considerarsi beni in condominio i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”.
Quindi, se il sottotetto ha l’esclusiva funzione di protezione dell’ultimo appartamento questo è da considerarsi di proprietà di quest’ultimo, mentre, se utilizzabile anche solo potenzialmente da un solo condòmino e un bene comune del condominio.
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