Nel caso di presenza di insetti o animali è possibile ricorrere all’ASL; nel caso di presenza di alberi a fusto che impediscono anche la visuale se questi rispettano quella che è la distanza regolamentata in 3 metri non ci si può appellare al diritto di visione. Per le spese di potatura degli alberi, nelle proprietà private devono contribuire se le piante fungono anche da decoro dell’intero dell’edificio e la potatura stessa soddisfare il decoro
N.B. Se le radici procurano danni sarà responsabile il proprietario degli alberi
Riferimenti:
Cass. 18/04/94 n. 3666
c.c. art. 907
c.c. art. 892
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