Tribunale di Bologna sentenza n. 2695/2000
” i muri delimitativi del vano scale non sono considerati alla stregua delle scale né accessori alle scale stesse e sono da considerarsi come parte comune”.
quindi, per la ripartizione delle spese delle finestre del vano scala occorre seguire quanto sancito dall’art. 1124 del Codice Civile:
“La ripartizione segue per la metà il valore dei millesimali degli immobili e per l’altra metà la ripartita in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano”.
Fonte: Condominioweb.com
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