Due condomini con un unico accesso, ingresso o androne

2 Aprile 2014

 

Cassazione Sentenza del 18 marzo 2014 n. 898.

“Se un condominio condivide l’accesso e l’androne con altro condominio, deve essere considerato come un unico condominio”.

Questa considerazione ci porta alla sentenza, dove, anche solo la mancata convocazione di un condòmine rende annullabile la delibera assembleare che nel caso in esame approvava dei lavori nelle parti comuni di una delle due palazzine.

Ricordiamo che è annullabile una delibera assembleare viziata dalla regolare costituzione o dall’ irregolarità convocazione.

Approfondimenti:

  • Cass. Sent. del 13 .2.2013, n. 358;
  • Cass. Sent. 4.3.2011, n. 5254;
  • Cass. Sent. 3.10.2003, n. 14791;
  • Cass. Sent. 16.12.1984, n. 2987.

 

FONTE: www.Condominioweb.com

 

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