Due condomini con un unico accesso, ingresso o androne

2 Aprile 2014

 

Cassazione Sentenza del 18 marzo 2014 n. 898.

“Se un condominio condivide l’accesso e l’androne con altro condominio, deve essere considerato come un unico condominio”.

Questa considerazione ci porta alla sentenza, dove, anche solo la mancata convocazione di un condòmine rende annullabile la delibera assembleare che nel caso in esame approvava dei lavori nelle parti comuni di una delle due palazzine.

Ricordiamo che è annullabile una delibera assembleare viziata dalla regolare costituzione o dall’ irregolarità convocazione.

Approfondimenti:

  • Cass. Sent. del 13 .2.2013, n. 358;
  • Cass. Sent. 4.3.2011, n. 5254;
  • Cass. Sent. 3.10.2003, n. 14791;
  • Cass. Sent. 16.12.1984, n. 2987.

 

FONTE: www.Condominioweb.com

 

Clicca su una stella per valutarla!

Valutazione media 0 / 5. Numero voti: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Indice:

Contattaci

Hai domande? Scrivici senza impegno!

Condividi Questo Articolo

Condividi su facebook
Facebook
Condividi su twitter
Twitter
Condividi su linkedin
LinkedIn
Condividi su whatsapp
WhatsApp

Albo Amministratori di condominio

Albo Amministratori di condominio Istituzione di nuovi albi professionali, firmato il decreto che attua la Legge che istituisce l’albo professionale per l’amministratore di condominio. Dopo

Leggi Tutto »

Calcola Preventivo

Calcola un preventivo per conoscere le nostre tariffe.

Stima costi condominiali annuali: Calcola
Chiedimi
1
Posso aiutarti?
Sono il tuo assistente virtuale di Webcondomini!. Come posso aiutarti?
Verificato da MonsterInsights